COS’È LO STEALTHING?

Con l’espressione anglosassone stealthing ci si riferisce al gesto di sfilare il preservativo o di danneggiarlo, durante un rapporto sessuale all’insaputa del/la partner.

Questa pratica, commessa sia dagli uomini che dalle donne, è sempre più conosciuta e nota.
Addirittura si parla di un fenomeno in continua crescita già dal 2015, ma solo recentemente si è passati per vie legali.
Dello stealthing si parla molto in tutto il nostro continente, dove già sono state pronunciate delle condanne per questo fatto illecito, commesso furtivamente, che gli Stati europei considerano penalmente rilevante.

Infatti lo stealthing è un fenomeno che offende tanto l’autodeterminazione del soggetto quanto la sua salute.

La persona che suo malgrado pensa ingenuamente di condurre un rapporto sessuale protetto, viene al contrario sottoposta al rischio di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile, ma anche di incorre gravidanze indesiderate.
Tutte queste possibilità tendenzialmente vengono fortemente limitate dall’uso corretto del preservativo.
In generale la persona viene costretta ad affrontare una grave violazione del consenso, della dignità e dell’autonomia, oltre a disturbi emotivi e psicologici dopo aver conosciuto la grave violazione commessa nei suoi riguardi.

QUALE RILIEVO GIURIDICO HA LO STEALTHING?

In Europa e in altri Stati, molte vittime hanno deciso di ricorrere al giudice.
In Gran Bretagna è stato riconosciuto come condotta integrante il reato di violenza sessuale.
In California invece ad Ottobre 2021 è passata la legge che punisce legalmente tale condotta.

Sul punto si sono già espressi alcuni giudici tedeschi a luglio del 2020 che, per una fattispecie di stealthing, hanno disposto una condanna per aggressione sessuale. Addirittura precedentemente a questa pronuncia, già nel 2017, quando il fenomeno era meno conosciuto, la Corte Suprema del Canada ha confermato la condanna per violenza sessuale a un uomo colpevole di aver bucato il preservativo.
Analogamente si esprimevano i magistrati spagnoli e svizzeri nei confronti un uomo accusato di essersi sfilato il preservativo durante un rapporto, senza che la partner ne fosse a conoscenza.

IN ITALIA INVECE LO STEALTHING È REATO?

Il discorso verte sulla possibilità di riuscire a inquadrare il fenomeno come violenza sessuale: infatti l’attività sessuale non protetta non è di per sé un comportamento sanzionato, ma lo diventa nel momento in cui una delle persone coinvolte non abbia prestato il proprio consenso o al rapporto in sé o alle modalità in cui lo stesso viene condotto.

Il legislatore italiano non si è occupato espressamente del fenomeno dello stealthing, che ad oggi non è tipizzato come fattispecie di reato; nemmeno la magistratura sembra essersi occupata di fatti riconducibili a questo meccanismo, diversamente da quanto accaduto in altri Stati, tant’è che da più parti si auspica un intervento in tal senso.

Parte dei giuristi ritiene che lo stealthing possa essere ricondotto all’art. 609-bis c.p., che punisce il reato di violenza sessuale, cioè prevede la condanna per chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
Questa opinione è in linea alla tendenza di ampliare il novero degli atteggiamenti di stampo sessuale che i giudici riconducono alla fattispecie della violenza sessuale.

Il tema di fondo è che il consenso prestato allo svolgimento dell’atto sessuale deve perdurare per tutto il tempo dello stesso.

Due sentenze della Corte di Cassazione, sia del 2014, 2018 e l’art. 609-Bis c.p., prevedono che il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto, che la violenza sessuale è integrata anche in colui/lei che continua un rapporto nonostante venga meno il consenso a causa di un ripensamento, non condivisione delle forme e modalità di consumo del rapporto.
Sarebbe invece difficile ipotizzare la rilevanza penale dello stealthing in quanto l’art. 609-bis c.p. prevede il requisito della minaccia e della violenza, in tal caso assenti. Per questo si ipotizza che il fenomeno possa essere ricondotto più a una dinamica fraudolenta che alla categoria della violenza.

L’altro problema rilevante nella pratica è la difficoltà di darne prova. Si tratta di quella che in gergo giuridico si chiama “probatio diabolica”: la vittima dovrebbe provare, oltre al danno, anche che l’altra parte abbia dolosamente danneggiato il preservativo, escludendone l’uso improprio o altro difetto di fabbricazione dello stesso.

In pratica come spesso accade in Italia, le vittime, non son quasi mai protette fino in fondo, soprattutto se quest’ultime sono donne. Mentre negli altri Paesi anche europei si corre a prestare rimedi a fenomeni di violenza varie, in Italia si va ancora molto ma molto piano.

Cambieranno mai in meglio le cose nel nostro Paese? Diventerà mai un Paese progressista più attento e veloce nel cercare di porre rimedi ai problemi delle vittime di violenza?

Eppure come abbiamo visto la pratica dello stealthing è “in voga” anche in Italia.

A cura di Hank

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